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venerdì 13 luglio 2012

NORME DI DISCERNIMENTO ECCLESIALE DELLE APPARIZIONI E RIVELAZIONI

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

NORME PER PROCEDERE NEL DISCERNIMENTO
DI PRESUNTE APPARIZIONI E RIVELAZIONI


Prefazione



1. La Congregazione per la Dottrina della Fede si occupa delle materie che hanno attinenza con la promozione e la tutela della dottrina della fede e della morale, ed inoltre è competente per l’esame di altri problemi connessi con la disciplina della fede, come i casi di pseudo-misticismo, di asserite apparizioni, di visioni e messaggi attribuiti a origine soprannaturale. In ottemperanza a quest’ultimo delicato compito affidato al Dicastero, ormai oltre trent’anni fa furono preparate Normae de modo procedendi in diudicandis praesumptis apparitionibus ac revelationibus. Il Documento, deliberato dai Padri della Sessione Plenaria della Congregazione, fu approvato dal Servo di Dio Papa Paolo VI il 24 febbraio 1978 e conseguentemente emanato dal Dicastero il giorno 25 febbraio 1978. A quel tempo le Norme furono inviate alla conoscenza dei Vescovi, senza darne una pubblicazione ufficiale anche in considerazione del fatto che esse riguardano in prima persona i Pastori della Chiesa.

2. Come è noto, con il passare del tempo, il Documento, è stato pubblicato in alcune opere su detta materia, in più di una lingua, ma senza l’autorizzazione previa di questo Dicastero competente. Oggi bisogna riconoscere che i principali contenuti di questo importante provvedimento normativo sono di pubblico dominio. Questa Congregazione per la Dottrina della Fede ha ritenuto pertanto opportuno pubblicare le suddette Norme, provvedendo ad una traduzione nelle principali lingue.

3. La attualità della problematica di esperienze legate ai fenomeni soprannaturali nella vita e nella missione della Chiesa è stata rilevata anche recentemente dalla sollecitudine pastorale dei Vescovi radunati nella XII Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla Parola di Dio nell’ottobre 2008. Tale preoccupazione è stata raccolta dal Santo Padre Benedetto XVI, inserendola nell’orizzonte globale dell’economia della salvezza, in un importante passaggio dell’Esortazione Apostolica Post-sinodale Verbum Domini. Sembra opportuno ricordare qui tale insegnamento del Pontefice, da accogliere come invito a dare conveniente attenzione a quei fenomeni soprannaturali, cui si rivolge anche la presente pubblicazione:

«La Chiesa esprime la consapevolezza di trovarsi con Gesù Cristo di fronte alla Parola definitiva di Dio; egli è “il Primo e l’Ultimo” (Ap 1,17). Egli ha dato alla creazione e alla storia il suo senso definitivo; per questo siamo chiamati a vivere il tempo, ad abitare la creazione di Dio dentro questo ritmo escatologico della Parola; “l’economia cristiana dunque, in quanto è l’Alleanza nuova e definitiva, non passerà mai, e non è da aspettarsi alcun’altra rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo (cfr 1 Tm 6,14 e Tt 2,13)” (Dei Verbum, 4). Infatti, come hanno ricordato i Padri durante il Sinodo, la “specificità del cristianesimo si manifesta nell’evento Gesù Cristo, culmine della Rivelazione, compimento delle promesse di Dio e mediatore dell’incontro tra l’uomo e Dio. Egli ‘che ci ha rivelato Dio’ (Gv 1,18) è la Parola unica e definitiva consegnata all’umanità” (Propositio 4). San Giovanni della Croce ha espresso questa verità in modo mirabile: “Dal momento in cui ci ha donato il Figlio suo, che è la sua unica e definitiva Parola, ci ha detto tutto in una sola volta in questa sola Parola e non ha più nulla da dire ... Infatti quello che un giorno diceva parzialmente ai profeti, l’ha detto tutto nel suo Figlio, donandoci questo tutto che è il suo Figlio. Perciò chi volesse ancora interrogare il Signore e chiedergli visioni o rivelazioni, non solo commetterebbe una stoltezza, ma offenderebbe Dio, perché non fissa il suo sguardo unicamente in Cristo e va cercando cose diverse e novità” (Salita al Monte Carmelo, II, 22)».

Tenendo presente quanto sopra, il Santo Padre Benedetto XVI rileva:

«Il Sinodo ha raccomandato di “aiutare i fedeli a distinguere bene la Parola di Dio dalle rivelazioni private” (Propositio 47), il cui ruolo “non è quello... di ‘completare’ la Rivelazione definitiva di Cristo, ma di aiutare a viverla più pienamente in una determinata epoca storica” (Catechismo della Chiesa Cattolica, 67). Il valore delle rivelazioni private è essenzialmente diverso dall’unica rivelazione pubblica: questa esige la nostra fede; in essa infatti per mezzo di parole umane e della mediazione della comunità vivente della Chiesa, Dio stesso parla a noi. Il criterio per la verità di una rivelazione privata è il suo orientamento a Cristo stesso. Quando essa ci allontana da Lui, allora essa non viene certamente dallo Spirito Santo, che ci guida all’interno del Vangelo e non fuori di esso. La rivelazione privata è un aiuto per questa fede, e si manifesta come credibile proprio perché rimanda all’unica rivelazione pubblica. Per questo l’approvazione ecclesiastica di una rivelazione privata indica essenzialmente che il relativo messaggio non contiene nulla che contrasti la fede ed i buoni costumi; è lecito renderlo pubblico, ed i fedeli sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione. Una rivelazione privata può introdurre nuovi accenti, fare emergere nuove forme di pietà o approfondirne di antiche. Essa può avere un certo carattere profetico (cfr 1 Tess 5,19-21) e può essere un valido aiuto per comprendere e vivere meglio il Vangelo nell’ora attuale; perciò non lo si deve trascurare. È un aiuto, che è offerto, ma del quale non è obbligatorio fare uso. In ogni caso, deve trattarsi di un nutrimento della fede, della speranza e della carità, che sono per tutti la via permanente della salvezza (cfr Congregazione per la Dottrina della Fede, Il messaggio di Fatima, 26 giugno 2000: Ench. Vat. 19, n. 974-1021)»[1].

4. È viva speranza di questa Congregazione che la pubblicazione ufficiale delle Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni potrà aiutare l’impegno dei Pastori della Chiesa cattolica nell’esigente compito di discernimento delle presunte apparizioni e rivelazioni, messaggi e locuzioni o, più in generale, fenomeni straordinari o di presunta origine soprannaturale. Nel contempo si auspica che il testo possa essere utile anche ai teologi ed agli esperti in questo ambito dell’esperienza viva della Chiesa, che oggi ha una certa importanza e necessita di una riflessione sempre più approfondita.



William Card. Levada
Prefetto



Città del Vaticano, 14 dicembre 2011, memoria liturgica di San Giovanni della Croce.



[1] Esortazione Apostolica Post-sinodale Verbum Domini sulla Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, 30 settembre 2010, n. 14: AAS 102 (2010) 695-696 Al riguardo si vedano anche i passi del Catechismo della Chiesa Cattolica dedicati al tema (cfr nn. 66-67).


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Città del Vaticano, 14 dicembre 2011, memoria liturgica di San Giovanni della Croce.
(1 ) Esortazione Apostolica Post-sinodale Verbum Domini sulla Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, 30 settembre 2010, n. 14: AAS 102 (2010) 695-696 Al riguardo si vedano anche i passi del Catechismo della Chiesa Cattolica dedicati al tema (cfr nn. 66-67).
IL TESTO IN ITALIANO DEL DOCUMENTO
NOTA PRELIMINARE
Origine e carattere delle Norme
Durante la Sessione Plenaria annuale del novembre 1974, i Padri di questa Sacra Congregazione hanno esaminato i problemi relativi alle presunte apparizioni e alle rivelazioni spesso loro connesse, e sono pervenuti alle seguenti conclusioni:
1. Oggi, più che in passato, la notizia di queste apparizioni si diffonde rapidamente tra i fedeli grazie ai mezzi di informazione (mass media). Inoltre, la facilità degli spostamenti favorisce e moltiplica i pellegrinaggi. L’Autorità ecclesiastica è perciò chiamata a pronunciarsi in merito senza ritardi.
2. D’altra parte, la mentalità odierna e le esigenze scientifiche e quelle proprie dell’indagine critica rendono più difficile, se non quasi impossibile, emettere con la debita celerità i giudizi che concludevano in passato le inchieste in materia (constat de supernaturalitate, non constat de supernaturalitate) e che offrivano agli Ordinari la possibilità di autorizzare o proibire il culto pubblico o altre forme di devozione tra i fedeli.
Per queste ragioni, affinché la devozione suscitata tra i fedeli da fatti di questo genere possa manifestarsi nel rispetto della piena comunione con la Chiesa e portare frutti, dai quali la Chiesa stessa possa in seguito discernere la vera natura dei fatti, i Padri hanno ritenuto di dover promuovere in materia la seguente procedura.
Quando l’Autorità ecclesiastica venga informata di qualche presunta apparizione o rivelazione, sarà suo compito:
a) in primo luogo, giudicare del fatto secondo criteri positivi e negativi (cfr. infra, n. I);
b) in seguito, se questo esame giunge ad una conclusione favorevole, permettere alcune manifestazioni pubbliche di culto o di devozione, proseguendo nel vigilare su di esse con grande prudenza (ciò equivale alla formula: «pro nunc nihil obstare»);
c) infine, alla luce del tempo trascorso e dell’esperienza, con speciale riguardo alla fecondità dei frutti spirituali generati dalla nuova devozione, esprimere un giudizio de veritate et supernaturalitate, se il caso lo richiede.
I. Criteri per giudicare, almeno con una certa probabilità ,del carattere delle presunte apparizioni o rivelazioni
A) Criteri positivi:
a) Certezza morale, o almeno grande probabilità dell’esistenza del fatto, acquisita per mezzo di una seria indagine.
b) Circostanze particolari relative all’esistenza e alla natura del fatto, vale a dire:
1. qualità personali del soggetto o dei soggetti (in particolare, l’equilibrio psichico, l’onestà e la rettitudine della vita morale, la sincerità e la docilità abituale verso l’autorità ecclesiastica, l’attitudine a riprendere un regime normale di vita di fede, ecc.);
2. per quanto riguarda la rivelazione, dottrina teologica e spirituale vera ed esente da errore;
3. sana devozione e frutti spirituali abbondanti e costanti (per esempio, spirito di preghiera, conversioni, testimonianze di carità, ecc.).
B) Criteri negativi:
a) Errore manifesto circa il fatto.
b) Errori dottrinali attribuiti a Dio stesso, o alla Beata Vergine Maria, o a qualche santo nelle loro manifestazioni, tenuto conto tuttavia della possibilità che il soggetto abbia aggiunto – anche inconsciamente –, ad un’autentica rivelazione soprannaturale, elementi puramente umani oppure qualche errore d’ordine naturale (cfr Sant’Ignazio, Esercizi, n. 336).
c) Una ricerca evidente di lucro collegata strettamente al fatto.
d) Atti gravemente immorali compiuti nel momento o in occasione del fatto dal soggetto o dai suoi seguaci.
e) Malattie psichiche o tendenze psicopatiche nel soggetto, che con certezza abbiano esercitato una influenza sul presunto fatto soprannaturale, oppure psicosi, isteria collettiva o altri elementi del genere.
Va notato che questi criteri positivi e negativi sono indicativi e non tassativi e vanno applicati in modo cumulativo ovvero con una qualche loro reciproca convergenza.
II. Intervento dell’Autorità ecclesiastica competente 1. Se, in occasione del presunto fatto soprannaturale, nascono in modo quasi spontaneo tra i fedeli un culto o una qualche devozione, l’Autorità ecclesiastica competente ha il grave dovere di informarsi con tempestività e di procedere con cura ad un’indagine.
2. L’Autorità ecclesiastica competente può intervenire in base a una legittima richiesta dei fedeli (in comunione con i Pastori e non spinti da spirito settario) per autorizzare e promuovere alcune forme di culto o di devozione se, dopo l’applicazione dei criteri predetti, niente vi si oppone. Si presterà però attenzione a che i fedeli non ritengano questo modo di agire come un’approvazione del carattere soprannaturale del fatto da parte della Chiesa (cfr Nota preliminare, c).
3. In ragione del suo compito dottrinale e pastorale, l’Autorità competente può intervenire motu proprio; deve anzi farlo in circostanze gravi, per esempio per correggere o prevenire abusi nell’esercizio del culto e della devozione, per condannare dottrine erronee, per evitare pericoli di un misticismo falso o sconveniente, ecc.
4. Nei casi dubbi, che non presentano alcun rischio per il bene della Chiesa, l’Autorità ecclesiastica competente si asterrà da ogni giudizio e da ogni azione diretta (perché può anche succedere che, dopo un certo periodo di tempo, il presunto fatto soprannaturale cada nell’oblio); non deve però cessare di essere vigile per intervenire, se necessario, con celerità e prudenza.
III. Autorità competenti per intervenire 1. Spetta innanzitutto all’Ordinario del luogo il compito di vigilare e intervenire.
2. La Conferenza Episcopale regionale o nazionale può intervenire:
a) se l’Ordinario del luogo, fatta la propria parte, ricorre ad essa per discernere con più sicurezza sul fatto;
b) se il fatto attiene già all’ambito nazionale o regionale, sempre comunque con il consenso previo dell’Ordinario del luogo.
3. La Sede Apostolica può intervenire, sia su domanda dell’Ordinario stesso, sia di un gruppo qualificato di fedeli, sia anche direttamente in ragione della giurisdizione universale del Sommo Pontefice (cfr. infra, n. IV).
IV. Intervento della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede 1. a) L’intervento della Sacra Congregazione può essere richiesto sia dall’Ordinario, fatta la propria parte, sia da un gruppo qualificato di fedeli. In questo secondo caso, si presterà attenzione a che il ricorso alla Sacra Congregazione non sia motivato da ragioni sospette (come, per esempio, la volontà di costringere l’Ordinario a modificare le proprie legittime decisioni, a ratificare qualche gruppo settario, ecc.).
b) Spetta alla Sacra Congregazione intervenire motu proprio nei casi più gravi, in particolare quando il fatto coinvolge una consistente parte della Chiesa, sempre dopo aver consultato l’Ordinario, e, se la situazione lo richiede, anche la Conferenza Episcopale.
2. Spetta alla Sacra Congregazione giudicare e approvare il modo di procedere dell’Ordinario o, se lo ritiene possibile e conveniente, procedere ad un nuovo esame del fatto, distinto da quello realizzato dall’Ordinario e compiuto o dalla Sacra Congregazione stessa, o da una Commissione speciale.
Le presenti Norme, deliberate nella Sessione Plenaria di questa Sacra Congregazione, sono state approvate dal Sommo Pontefice Paolo VI, felicemente regnante, il 24 febbraio 1978.
Roma, dal palazzo della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, 25 febbraio 1978.
Franjo Cardinale Šeper
Prefetto
Jérôme Hamer, O.P.
Segretario
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CHIESA CATTOLICA: NUOVE NORME DI GIUDIZIO PER MEDJUGORJEStampaE-mail




Pontifex.RomaLa dichiarazione di Zara del 1991, sui fatti di Medjuogorje, è così formulata: "Sulla base delle ricerche sin qui compiute non è possibile affermare che si tratti di apparizioni o fenomeni soprannaturali". In pratica, in base alle indagini compiute, se si cercava il soprannaturale, di questo non se ne è avuta conferma. Questa dichiarazione è ufficialmente sintetizzata con la nota formula "non constat de supernaturalitate". A questa formula si attiene attualmente la Congregazione per la dottrina della Fede, nelle parole di Monsignor Bertone: "Questo dicastero perciò che concerne la credibilità delle "apparizioni" in questione, si attiene semplicemente a ciò che è stato stabilito dai vescovi della ex-Jugoslavia nella dichiarazione di Zara del 10.04.1991". Che prosegue: "Dopo la divisione della Jugoslavia in diverse nazioni indipendenti, spetterebbe ora ai membri della Conferenza Episcopale della Bosnia-Erzegovina riprendere eventualmente in esame ...
... la questione ed emettere, se il caso lo richiede, nuove dichiarazioni". Il caso lo ha richiesto, non certo perché qualcosa in quei lidi sia mutato dal 1991 ad oggi, ma per via dell'ampliarsi mediatico del fenomeno. Ora, il punto importante da precisare è questo ... se tradizionalmente erano tre, le possibili formule di giudizio da usare in casi del genere, e precisamente:
- il "constat de supernaturalitate"- a conferma dell'origine soprannaturale del fenomeno, il "non constat de supernaturalitate", a non conferma dell'origine soprannaturale del fenomeno e in ultimo il "constat de non supernaturalitate" a conferma dell'origine non soprannaturale del fenomeno, dal 1978 in poi, con l'entrata in vigore delle, poco conosciute, nuove "Norme per procedere nel discernimento di presunte rivelazioni e apparizioni" della Congregazione per la dottrina della Fede con approvazione di Papa Paolo VI, vi è stata una riduzione delle tre formule a due soltano: "constat" e "non constat" e precisamente nel punto 2 del testo in cui si afferma:
2. "D’altra parte, la mentalità odierna e le esigenze scientifiche e quelle proprie dell’indagine critica rendono più difficile, se non quasi impossibile, emettere con la debita celerità i giudizi che concludevano in passato le inchieste in materia (constat de supernaturalitate, non constat de supernaturalitate) e che offrivano agli Ordinari la possibilità di autorizzare o proibire il culto pubblico o altre forme di devozione tra i fedeli".
E dunque giungiamo a questo risultato: il "constat" autorizza il culto tra i fedeli, il "non constat" proibisce il culto tra i fedeli.
Tra gli entusiasti del fenomeno Medjugorje ha dilagato negli ultimi anni la permissiva idea che il "non constat", sia un criterio attendista, interpretando forse maldestramente il "Sulla base delle ricerche sin qui compiute..." della dichiarazione di Zara, come se non ci fossero state, allora, prove sufficienti.
In realtà non è così. Primo, le prove c'erano ieri come oggi e soprattutto oggi non si è aggiunto nulla che possa cambiare il verdetto di ieri, anzi, semmai le condizioni sono mutate in peggio, vedere solo ad esempio, la sospensione e la riduzione allo stato laicale per gravi motivi dei due sacerdoti storici di Medjugorje.
Secondo, se già il "non constat", tradizionalmente, indicava una diretta "non conferma della soprannaturalità", alla luce delle nuove norme di discernimento, questa conferma diventa molto più chiara e solida, anche considerando che la dichiarazione di Zara venne redatta alla luce del nuovo documento.
Quindi se è presumibile che la Commissione Vaticana confermerà il "non constat", sarà praticamente certo però, che il "non constat" stavolta non sarà più interpretabile a piacimento come si è fatto finora, a meno che non si vogliano negare le nuove norme di discernimento della Chiesa Cattolica, ma si avranno una certezza definitiva e una negazione di tutt'altro stampo; una proibizione del culto.
Giorgio Mastropasqua
Monsignor Caniato conferma i due nuovi criteri
http://it.gloria.tv/?media=313003
"Norme per procedere nel discernimento di presunte rivelazioni e apparizioni" emanate dalla Sacra Congregazione per la dottrina della Fede
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29271.php?index=29271&po_date=29.05.2012&lang=it#NORME PER PROCEDERE NEL DISCERNIMENTO DI PRESUNTE APPARIZIONI E RIVELAZIONI (SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, 25 FEBBRAIO 1978)
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MEDJUGORJE E L'USO IMPROPRIO DI WIKIPEDIAStampaE-mail
Pontifex.RomaL'altro giorno mentre cercavo il testo delle nuove "Norme per procedere nel discernimento di presunte rivelazioni e apparizioni" per il nuovo articolo, sono incappato nell'utilissima e onnipresente Wikipedia tramite la ricerca "Normae S.Congregationis pro doctrina fidei de modo procedendi in iudicandis praesumptis apparitionibus ac revelationibus" che mi ha portato alla voce enciclopedica, guarda caso, di "Međugorje"... Wikipedia al fenomeno mediatico dedica un'intera pagina ma dando subito il sospetto che a dedicarvisi sia stato un seguace delle apparizioni. Leggiamo insieme il paragrafo, "Le apparizioni mariane": "La posizione attuale della Chiesa sulle apparizioni è di "non constat de supernaturalitate" (non c'è evidenza di soprannaturale), come sancito dalla Dichiarazione di Zara (1990), dato che l'evento in sè non è ancora terminato. Nel marzo 2010, la Santa Sede ha formato una commissione per ...
... indagare sui fatti. Tale commissione è composta da vescovi, teologi ed altri esperti, sotto la guida del cardinale Camillo Ruini. A conclusione dei lavori, svolti nel più assoluto riserbo, gli stessi verranno consegnati alla Congregazione per la Dottrina della Fede".
Fin qui tutto bene, ma poi arriva la sorpresa:
"Però nelle Normae S.Congregationis pro doctrina fidei de modo procedendi in iudicandis praesumptis apparitionibus ac revelationibus, il documento ufficiale approvato nel 1978 da Papa Paolo VI che contiene le indicazioni cui i pastori devono attenersi nell'emettere il giudizio di veridicità riguardo una presunta apparizione, sono contemplate due formule giuridiche che sanciscono lo stato del fenomeno in esame: "constat de supernaturalitate" e "constat de non supernaturalitate", traducibili rispettivamente come "risulta essere soprannaturale" e "risulta essere non soprannaturale".
In verità le norme in vigore dal 1978, come dicevamo nel precedente articolo, indicano tutt'altro: le due formule giuridiche ora in uso sono solo "constat de supernaturalitate" e "non constat de supernaturalitate", il criterio che è stato tolto è proprio "il constat de non", al contrario di quello che viene scritto.
L'anonimo redattore però, partendo da questa enorme svista, non sappiamo se consapevolmente o no, prosegue fino al disastro finale.
"Tuttavia nel caso delle apparizioni mariane di Medjugorje, nel 1991 la Conferenza episcopale jugoslava raggiunse una formulazione di compromesso (unico caso nella storia delle apparizioni mariane) adottando la formula "non constat de supernaturalitate" (non risulta essere soprannaturale), lasciando così la porta aperta. Non si è voluto cioè escludere a priori che ci siano davvero apparizioni mariane a Medjugorje (come sarebbe stato se si fosse utilizzata la formula ufficiale)".
Allora diciamo subito che le cose non stanno così:
1 Medjugorje non è l'unico caso di "non constat", che è stato usato altre volte, Ghiaie di Bonate, con le apparizioni di Adelaide Roncalli ne sono un esempio - ebbero lo stesso decreto nel 1948-.
2 Il "non constat de supernaturalitate", (non risulta essere soprannaturale), non lascia porte aperte se non si decide di riaprirle.
3 Un "non constat", tre Commissioni, una Conferenza Episcopale ed i vescovi di Mostar-Duvno che si sono dichiarati contrari alle apparizioni, non sono proprio quello che si può dire un compromesso.
Spero sinceramente si tratti di una svista in buona fede, anche se tecnicamente l'anonimo'"enciclopedista" prima di scrivere in Wikipedia avrebbe dovuto perlomeno prendersi la briga di leggere con attenzione le nuove norme della CDF, ma ciò non è stato fatto e guarda caso il discorso generale è un arrangiamento propagandistico pro Medjugorje... ma se è così, se si deve arrivare a mutare la verità solo per appoggiare un' apparizione di cui attualmente non consta l'autenticità, sospetto molto sulla serietà di alcuni entusiasti di questo fenomeno...spero non sia questo il caso.
Giorgio Mastropasqua
 

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