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mercoledì 30 maggio 2012

CLEMENTE XII - BOLLA DOGMATICA "IN EMINENTI" - 1730-1740

BOLLA DOGMATICA
”IN EMINENTI”
DEL SOMMO  PONTEFICE CLEMENTE XII
“SULLA CONDANNA DELLA MASSONERIA”1
CLEMENTE PP. XII SERVO DEI SERVI DI DIO
A TUTTI I FEDELI, SALUTE E APOSTOLICA  BENEDIZIONE

Posti  per  volere  della  Clemenza Divina,  benché  indegni, nell'eminente Sede  dell'Apostolato, onde  a- dempiere al debito  della  Pastorale provvidenza affidato a Noi,  con assidua diligenza e con premura, per  quanto Ci è concesso  dal  Cielo,  abbiamo rivolto  il pensiero a quelle  cose per  mezzo  delle  quali  - chiuso  l'adito  agli errori  ed ai vizi - si conservi principalmente l'integrità della Religione  Ortodossa, e in questi  tempi  difficilissimi vengano allontanati da tutto  il mondo Cattolico  i pericoli  dei disordini.
Già per la stessa  pubblica fama Ci è noto che si estendono in ogni direzione, e di giorno  in giorno  si av- valorano, alcune   Società,  Unioni,   Riunioni, Adunanze,  Conventicole o  Aggregazioni comunemente chiamate dei Liberi muratori o des Francs Maçons, o con altre denominazioni chiamate a seconda della va- rietà  delle lingue,  nelle quali  con stretta e segreta alleanza, secondo loro Leggi e Statuti,  si uniscono tra di loro uomini di qualunque religione e setta, contenti di una  certa affettata apparenza di naturale one- stà.  Tali Società,  con stretto giuramento preso  sulle  Sacre Scritture, e con esagerazione di gravi  pene, sono obbligate a mantenere un inviolabile silenzio  intorno alle cose che esse compiono segretamente.
Ma essendo natura del delitto manifestarsi da se stesso  e generare il rumore che lo denuncia, ne deriva che le predette Società o Conventicole hanno prodotto tale sospetto nelle menti  dei fedeli, secondo il quale per gli uomini onesti e prudenti l'iscriversi a quelle Aggregazioni è lo stesso che macchiarsi dell'infamia di malvagità e di perversione: se non  operassero iniquamente, non  odierebbero tanto  decisamente la luce. Tale fama  è cresciuta in modo  così considerevole, che dette  Società sono  già state  proscritte dai Prìncipi secolari in molti Paesi come nemiche dei Regni, e sono state provvidamente eliminate.
Noi pertanto, meditando sui gravissimi danni che per lo più tali Società o Conventicole recano  non solo alla tranquillità della  temporale Repubblica, ma anche  alla salute  spirituale delle anime,  in quanto non si accordano in alcun  modo  né con le Leggi Civili né con quelle  Canoniche; ammaestrati dalle  Divine parole  di vigilare giorno  e notte,  come servo  fedele e prudente preposto alla famiglia  del Signore,  affin- ché questa razza  di uomini non saccheggi la casa come ladri,  né come le volpi  rovini  la Vigna; affinché, cioè, non  corrompa i cuori  dei  semplici né ferisca  occultamente gl'innocenti; allo scopo  di chiudere la strada che, se aperta, potrebbe impunemente consentire dei delitti;  per  altri  giusti  e razionali motivi  a Noi noti, con il consiglio  di alcuni  Venerabili Nostri  Fratelli  Cardinali della Santa Romana Chiesa,  a an- cora  motu proprio, con sicura  scienza,  matura deliberazione e con la pienezza della  Nostra Apostolica potestà, decretiamo doversi condannare e proibire, come con la presente Nostra Costituzione, da valere in perpetuo, condanniamo e proibiamo le predette Società, Unioni,  Riunioni, Adunanze, Aggregazioni o Conventicole dei Liberi Muratori o des Francs Maçons, o con qualunque altro nome  chiamate.
Pertanto, severamente, ed in virtù  di santa  obbedienza, comandiamo a tutti  ed ai singoli  fedeli  di qua- lunque stato,  grado, condizione, ordine, dignità o preminenza, sia  Laici,  sia  Chierici,  tanto  Secolari quanto Regolari,  ancorché degni  di speciale  ed individuale menzione e citazione, che nessuno ardisca o presuma sotto  qualunque pretesto o apparenza di istituire, propagare o favorire le predette Società dei Liberi Muratori o Francs Maçons o altrimenti denominate; di ospitarle o nasconderle nelle proprie case o altrove;  di iscriversi ed aggregarsi ad esse; di procurare loro mezzi,  facoltà o possibilità di convocarsi in qualche luogo;  di somministrare loro qualche cosa od anche  di prestare in qualunque modo  consiglio, aiuto  o favore,  palesemente o in segreto, direttamente o indirettamente, in proprio o per altri, nonché di esortare, indurre, provocare o persuadere altri  ad  iscriversi o ad  intervenire a simili  Società,  Unioni,
Riunioni, Adunanze, Aggregazioni o Conventicole, sotto  pena  di scomunica per  tutti  i contravventori, come sopra,  da incorrersi ipso facto, e senza  alcuna dichiarazione, dalla  quale  nessuno possa  essere  as- solto, se non in punto di morte,  da altri all'infuori del Romano Pontefice pro tempore.
Vogliamo inoltre  e comandiamo che tanto  i Vescovi,  i Prelati  Superiori e gli altri  Ordinari dei  luoghi, quanto gl'Inquisitori dell'eretica malvagità deputati in qualsiasi luogo,  procedano e facciano  inquisizio- ne contro  i trasgressori di qualunque stato,  grado, condizione, ordine dignità o preminenza, e che re- primano e puniscano i medesimi con le stesse pene  con le quali  colpiscono i sospetti di eresia.  Pertanto concediamo e attribuiamo libera  facoltà ad essi, e a ciascuno di essi, di procedere e di inquisire contro  i suddetti trasgressori, e di imprigionarli e punirli con le debite  pene,  invocando anche,  se sarà  necessa- rio, l'aiuto  del braccio secolare.
Vogliamo poi che alle copie della presente, ancorché stampate, sottoscritte di mano  di qualche pubblico Notaio  e munite di sigillo di persona costituita in dignità Ecclesiastica, sia prestata la stessa  fede che si presterebbe alla Lettera  se fosse esibita o mostrata nell'originale.
A nessuno dunque, assolutamente, sia permesso violare,  o con temerario ardimento contraddire questa pagina della Nostra dichiarazione, condanna, comandamento, proibizione ed interdizione. Se qualcuno osasse tanto,  sappia che incorrerà nello sdegno di Dio Onnipotente e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 28 aprile 1738,  anno nono del Nostro Pontificato.
Clemente P.P. XII

(1) Si tratta della prima bolla papale di scomunica della Massoneria

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