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martedì 22 maggio 2012

cattolici non sposati in chiesa..

I cattolici non sposati con rito sacramentale possono accostarsi ai sacramenti della penitenza e dell’eucaristia?

I Vescovi Italiani, con la nota pastorale del 26 aprile 1979, “La pastorale dei divorziati”, in Enchiridion CEI n. 2, hanno affrontato questa problematica, e, nel confermare integralmente la dottrina dell’indissolubilità del matrimonio sacramento, hanno dato risposte diverse, che qui di seguito si riportano alla lettera.
A. I separati. Partendo dal presupposto che la separazione non é di per sé assimilabile al divorzio, i Vescovi non negano la possibilità ai separati di accostarsi ai sacramenti, purché “adempiano i doveri generali della vita cristiana, mantengano viva l’esigenza del perdono propria dell’amore, e s’interroghino sinceramente sulla disponibilità o meno di riprendere la vita coniugale”. (n. 42)
B. I conviventi. “E’ evidente che sino a quando i conviventi permangono in questa situazione di vita non possono ricevere i sacramenti: mancano, infatti, di quella fondamentale “conversione” che é condizione necessaria per ottenere la grazia del Signore. (n. 36).
C. I cattolici sposati solo civilmente. La Chiesa insegna che per i cattolici l’unico matrimonio valido che li costituisce marito e moglie davanti al Signore é quello “sacramentale”. Ciò posto, i Vescovi affermano che “non é possibile ammettere ai sacramenti della penitenza e dell’eucarestia i cattolici sposati solo civilmente sino a quando permangono in questa situazione di vita. I sacramenti presuppongono una vita che voglia essere e sia di fatto fedele alle esigenze del battesimo, tanto più che ne sono un memoriale e un prolungamento”. (n. 41).
D. I divorziati non risposati. Si distingue un duplice caso:
a) quello del coniuge che ha subito il divorzio. “Non ci sono particolari problemi per l’ammissione ai sacramenti: l’aver semplicemente subito il divorzio non costituisce colpa, significa piuttosto aver ricevuto una violenza ed un’umiliazione, che rendono necessaria, da parte della Chiesa, la testimonianza del suo amore” (n. 47).
b) quello del coniuge che ha chiesto ed ottenuto il divorzio senza però passare a nuove nozze civili. “La situazione di chi ha chiesto il divorzio, anche se non si é risposato, rende di per sé impossibile la recezione dei sacramenti, a meno che questi non si penta sinceramente e concretamente ripari il male compiuto” (n. 48).
E. I divorziati risposati. “Ma come può essere celebrato il sacramento della riconciliazione se nei divorziati risposati manca, per il perdurare di un’unione che non é nel Signore, la volontà di conversione e di penitenza?” (n. 26). Per la comunione eucaristica rileviamo, anzitutto, che senza riconciliazione sacramentale non é possibile mangiare il corpo e bere il sangue del Signore” ... “Ricordiamo, inoltre, che secondo la fede della Chiesa l’eucaristia é il sacramento che significa e realizza la pienezza dell’unione a Gesù Cristo e al suo corpo. Secondo la stessa fede il matrimonio cristiano é il simbolo privilegiato e l’attuazione di quell’indissolubile patto di amore tra Gesù Cristo e la sua Chiesa. Per questo fare la comunione eucaristica equivale a partecipare in pienezza all’amore che lega indissolubilmente Cristo sposo alla Chiesa. Non si può allora ricevere degnamente il segno dell’unità perfetta con Cristo e con la Chiesa, quando la propria condizione di vita crea e mantiene una frattura con Cristo e con la Chiesa” (n. 27).

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